Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: calcolo appalto

Spett.le Servizio Supporto Giuridico,
la Ns Amministrazione è solita lanciare RdO sul Me.Pa. per l'acquisizione di servizi impostando l'importo presunto visto che non siamo dotati di un ufficio giuridico contabile per calcolare esattamente gli importi da mettere a base di gara.
Si chiede la modalità per un calcolo di "massima" degli importi da mettere a base di gara per quanto riguarda l'acquisizione di servizi di durata come le pulizie e il facchinaggio.
Ad oggi una volta conteggiate le ore totali del servizio le moltiplichiamo per l'importo orario di un operaio 2° livello secondo le tabelle ministeriali, aggiungiamo il costo della sicurezza e un 15% di utili d'impresa e 10% come spese generali.

Argomenti:

Tenuto conto della previsione di cui all’art. 35, c. 4, del D.lgs. 50/2016, si chiede come vada calcolato il valore stimato di un appalto avente ad oggetto servizi assicurativi.
Infatti, stante la peculiarità dei servizi assicurativi nonché l’alea tipica che li connota, succede che in corso di contratto – ma anche alla scadenza dello stesso – si debba provvedere ai pagamenti di importi non preventivabili, dovuti a titolo di franchigia e di regolazione premi.
Ciò comporta talune criticità. In particolare, le somme relative alle franchigie e alle regolazioni premi:
- sono dovute, sovente, in una fase successiva al periodo di efficacia della stessa copertura assicurativa, rispettivamente allorquando viene effettivamente chiusa la singola posizione aperta nel corso di efficacia della copertura assicurativa e allorquando le Compagnie assicurative, sulla base delle variazioni annualmente intervenute, determinano l’importo effettivamente dovuto dall’assicurato a titolo di premio;
- possono, di fatto, eccedere l’importo del contratto assicurativo (che, lo ricordiamo, viene calcolato sulla base di dati variabili) e talvolta anche l’importo massimo indicato in sede di acquisizione del relativo CIG.

Argomenti:

In una Convenzione Quadro ex art. 26 L. 488/99 e art. 1 co 499 L.208/2015, stipulata da un Soggetto Aggregatore e relativa a un servizio ad alta intensità di manodopera, il limite di cui all’art. 105 co.1 del d.lgs.50/2016 - con particolare riguardo al divieto di prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera – deve essere applicato all’importo complessivo della Convenzione – che rappresenta tuttavia solo il budget di spesa massimo ordinabile nell’arco della durata contrattuale e che potrebbe peraltro non essere interamente utilizzato - o a ciascun singolo Appalto Specifico (Ordinativo di Fornitura emessi dalle Amministrazioni aderenti alla Convenzione)?

Argomenti:

Presa visione della Vostra risposta al quesito n. 1631 del 15/11/2022 e ringraziandoVi per la precisazione ivi contenuta in relazione all’art. 35, c. 14, del D.lgs. 50/2016, si fa presente che la difficoltà rispetto ai servizi assicurativi è proprio quella di predeterminare – già in fase di acquisizione del CIG – il premio da pagare e le altre forme di remunerazione.
Nelle “altre forme di remunerazione” si ritiene essere ricomprese le franchigie nonché le regolazioni dei premi, i cui importi non sono mai predeterminabili in fase di acquisizione del CIG, in quanto caratterizzate dall’alea tipica che connota i servizi assicurativi.
Pertanto, al netto di tutti gli sforzi che la Stazione Appaltante può compiere in fase di acquisizione del CIG al fine di tenere in considerazione “altre forme di remunerazione”, resta pur sempre di difficile applicazione il dettato normativo.
Si rammenta, infatti, che le somme dovute a titolo di franchigia e per le regolazioni dei premi:
- sono dovute, sovente, in una fase successiva al periodo di efficacia della stessa copertura assicurativa, rispettivamente allorquando viene effettivamente chiusa la singola posizione aperta nel corso di efficacia della copertura assicurativa e allorquando le Compagnie assicurative, sulla base delle variazioni annualmente intervenute, determinano l’importo effettivamente dovuto dall’assicurato a titolo di premio;
- possono, di fatto, eccedere l’importo del contratto assicurativo (che, lo ricordiamo, viene calcolato sulla base di dati variabili) e talvolta anche l’importo massimo indicato in sede di acquisizione del relativo CIG.

Argomenti:

L' art. 35, comma 5 cita che: «Se un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da
unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato
per tutte le singole unità operative. Se un'unità operativa distinta è responsabile in modo indipendente
del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell'appalto può essere stimato con
riferimento al valore attribuito dall'unità operativa distinta». Si chiede di specificare cosa si intende per unità operativa distinta? Ad esempio l'Istituto a cui appartengo è composto da una sede principale e due sedi secondarie tutte responsabili del proprio appalto e con proprie disponibilità finanziarie, in questo caso il valore stimato dell'appalto deve essere riferito a tutte le sedi oppure a ciascuna sede singolarmente?

Argomenti:

L'articolo in oggetto indica che “… i capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto”. La stipula contrattuale, ai sensi del medesimo articolo 18, comma 1, avviene con un apposito scambio di lettere secondo l’uso del commercio per le procedure negoziate o gli affidamenti diretti e con una scrittura privata per le procedure ordinarie sopra e sotto soglia. A livello operativo, a parere di questa Stazione Appaltante, in entrambi i casi parrebbe possibile sempre optare per una delle seguenti due opzioni elaborando, il predetto atto negoziale (scrittura privata con firma congiunta nel medesimo documento o ordine oggetto di scambio di lettere), in un unico file pdf contenente al suo interno: OPZIONE 1 – le condizioni amministrative di gara e tutta la corposa documentazione tecnica quale il capitolato, il computo metrico, la relazione, il PSC, le mappe di progetto, etc.; OPZIONE 2 – una snella sintesi di tutte le principali condizioni amministrative di gara corredate, per quanto concerne la parte tecnica, solamente da un elenco analitico degli elaborati presenti nella ricerca di mercato (già in possesso della controparte poiché scaricati dalla piattaforma telematica utilizzata per lo svolgimento della procedura) i quali, seppur non materialmente allegati al contratto ma solo richiamati, fanno comunque parte integrante dello stesso. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata. T

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Si chiede d’indicare se si è correttamente compreso l’art. 14, co. 5 del nuovo Codice, in relazione al seguente reale esempio pratico: dall’ente “A”, dotato di autonomia amministrativa e contrattuale, dipendono altre due distinte unità operative, distaccate a livello territoriale. Di queste: la “B”, è anch’essa autonoma sotto il profilo amministrativo e contrattuale; la “C” non lo è dipendendo, sotto tali aspetti, totalmente da “A”. Le unità, necessitano di appaltare un servizio comune a tutte e tre (Es.: terzo responsabile, pulizie etc.). In applicazione del predetto disposto normativo, ai fini dell’individuazione della corretta procedura di gara da adottare, in relazione alle soglie di cui all’art. 14 co. 1, l’ente “A”: 1 – dovrà considerare, quale valore stimato dell’appalto, la propria esigenza unitamente a quella di “C”; 2 – non dovrà invece considerare, il valore stimato dell’esigenza relativa all’unità operativa “B” la quale, seppur anch’essa dipendente da “A”, potrà procedere in autonomia all’affidamento. E’ corretto il ragionamento? Oppure il secondo paragrafo dell'articolo e comma in parola, in riferimento all'esempio proposto, potrebbe interpretarsi nel senso che, seppur l'ente "C" sia dipendente da "A" per la fase di affidamento, qualora lo stesso sia responsabile in modo indipendente della fase di progettazione e/o esecuzione contrattuale è comunque possibile, per "A", indire separate procedure basate su distinti importi stimati a base di gara, uno di "A" e l'altro di"C"?

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Col nuovo Codice è possibile stipulare contratti pluriennali (Es.: biennali, triennali, quadriennali oppure anche quinquennali) contenenti una clausola in base alla quale, la Stazione Appaltante, si riserva di valutare solo al termine di ciascun anno, se proseguire il rapporto col medesimo operatore economico (OE) anche per quello successivo oppure andare nuovamente in gara per individuarne uno nuovo? Tale modalità, qualora percorribile, consentirebbe di: 1 - concretizzare prezzi convenienti per l'intero periodo contrattuale riferito a piu anni; 2 - fungere da stimolo nei confronti dell'OE per un'impeccabile esecuzione contrattuale, finalizzata ad ottenerne la prosecuzione anche per I'anno successivo. Si chiede un autorevole parere a riguardo.

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